Lo Studio
L’Avvocato Roberto Carlino vanta pluriennale esperienza in materia di diritto previdenziale e del lavoro, con particolare competenza sulle problematiche del personale navigante aeronautico.
È inoltre abilitato al patrocinio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori.
La sede dello studio è in Roma ma si seguono contenziosi su tutto il territorio nazionale.
Lo studio Carlino è in grado di offrire consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, oltre che nel diritto del lavoro e della previdenza sociale, anche in vari settori del campo civile come ad esempio il diritto di famiglia, il risarcimento del danno, la responsabilità civile, il recupero crediti.
In campo tributario si occupa del recupero delle somme indebitamente versate da professionisti all’agenzia delle entrate a titolo di IRAP.
Una recente iniziativa dello studio concerne il ricalcolo del trattamento pensionistico del personale medico e paramedico ospedaliero e non. È infatti in corso di svolgimento una “causa pilota” dalla cui positiva definizione potrebbero conseguire notevoli miglioramenti dei trattamenti pensionistici di detto personale, nonché per gli ex iscritti CPDEL.
Roma, 8 aprile 2019
PRIMA RISPOSTA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULLA QUESTIONE DEI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE.
Dopo anni di silenzio, riprendo le comunicazioni con gli interessati al ricorso inoltrato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione alle differenze di capitalizzazione dovute ai diversi e inferiori coefficienti di calcolo applicati dall’INPS.
Come ricorderete la Corte di Cassazione ha deciso la questione relativa alla determinazione dei citati coefficienti, con ben due sentenze delle Sezioni Unite.
Nella prima (2009) ha affermato che i coefficienti attuariali da applicare adetto calcolo dovevano essere, non quelli previsti dalla legge, bensì quelli stabiliti da una tabella del 1922. Nella seconda (2014) le Sezioni Unite della Cassazione, confermando che i coefficienti attuariali previsti dalla legge non potevano applicarsi al calcolo della capitalizzazione,hanno affermato sulla base di una legge postuma e resa retroattiva, che sarebbe spettato all’INPS stabilire quali coefficienti attuariali applicare nel calcolo della liquidazione in capitale.
Alla luce dell’ingiustizia sostanziale di tali sentenze, veniva fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 6 comma 1 della Convenzione EDU, riguardanti il diritto al giusto processo e per violazione del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU, posto a protezione della proprietà (in questo caso della pensione).
Su questi due punti la Corte europea ha ritenuto il ricorso ricevibile, e, sulla base di una nuova procedura, ha invitato l’interessato, a comunicare alla stessa Corte, entro un termine prestabilito, una proposta transattiva, da comunicarsi successivamente al rappresentante dello Stato italiano, con il quale dovrebbe iniziare una trattativa, mediata dalla Cancelleria della Corte EDU (Registry).
Lo Stato Italiano può anche non rispondere alla proposta formulata dal ricorrente. In tal caso la Corte deciderà autonomamente sulla somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno per l’ingiusto processo cui la parte è stata sottoposta.
Occorre inoltre considerare che la Corte non è tenuta a risarcire l’interoammontare del danno (patrimoniale e morale) richiesto nel ricorso,ma può procedere a detta liquidazione secondo equità, e pertanto condannare lo Stato italiano a erogare somme inferiori a quelle richieste.
Seguiranno ulteriori informazioni in base agli sviluppi del caso.
Roma 8 aprile 2019
Studio Legale Carlino
Roma, 24 novembre 2015
VITTORIA IN CASSAZIONE SUL PART TIME
Lo Studio Legale Carlino avverte gli interessati che la Suprema Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dell’INPS in ordine al mancato riconoscimento dell’anzianità contributiva per i lavoratori in part time verticale ciclico.
Prima di questa sentenza, già nel 2010, lo Studio ottenne Un’importante vittoria davanti alla Corte di Giustizia Europea, la cui decisione, nonostante fosse obbligatorio rispettarla, è stata ignorata dall’INPS che ha continuato ad applicare la normativa sul part time sulla base di una propria illegittima interpretazione.
Secondo L’INPS, i lavoratori in part time impiegati a tempo parziale verticale ciclico, e cioè con periodi di sospensione del rapporto di lavoro superiore a una settimana, non avrebbero il diritto di maturare l’intera anzianità contributiva, ma solo quella relativa ai periodi effettivamente lavorati. Con conseguente ritardato pensionamento, a meno di riscattare, pagando, i relativi periodi.
La sentenza della Corte di Cassazione ottenuta sul punto, tuttavia, non obbliga l’INPS a riconoscere automaticamente l’intera anzianità contributiva.
Attualmente, e fino a quando non provvederà a modificare le proprie procedure, l’Istituto continuerà a considerare solo parzialmente l’anzianità contributiva del lavoratori in part time verticale ciclico, ritardando il pensionamento dei lavoratori interessati, che possono però, ricorrere al giudice del lavoro con quasi il 100% delle possibilità di successo.
Il consiglio migliore che lo Studio può dare agli interessati è quello di iniziare immediatamente il giudizio, al fine di evitare gravi incertezze circa la decorrenza della pensione.
Per chi era in part time verticale ciclico ed è andato in pensione in ritardo ovvero pagando il riscatto dei relativi periodi, sarà possibile adire il giudice del lavoro e ottenere, sempre con quasi il 100% di probabilità di vittoria, non solo la restituzione di quanto pagato a titolo di riscatto, ma anche i ratei di pensione non percepiti a causa del ritardato pensionamento.
In ultimo, come già accaduto, l’anzianità contributiva recuperata, consentirà a chi non è andato in pensione con il sistema retributivo, di ottenere, qualora ne abbia i requisiti, la pensione retributiva, notoriamente molto più alta di quella contributiva.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino
Roma 20 Novembre 2014
Sentenze della Cassazione sulla capitalizzazione.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze emesse dopo l’ultima pronuncia sul punto da parte delle Sezioni Unite con la sentenza 11907/2014, sta sistematicamente respingendo tutti i ricorsi dei pensionati relativi alla capitalizzazione.
La motivazione di alcune sentenze sono già disponibili. Ne allego una, con l’avvertimento che eventuali differenze tra le varie sentenze, perché redatte da diversi relatori , non influiscono sul risultato finale che è quello di non accogliere le domande dei pensionati circa l’uso dei coefficienti da usare nel calcolo.
L’impressione che se ne ricava, peraltro già nota, è che la S. Corte abbia deciso più sulla base di questioni di bilancio che su ragioni di diritto.
Per quanto già ampiamente affermato nei precedenti articoli contenuti in questo sito, che invito i lettori a consultare l’ultima speranza è costituita del ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, C.E.D.U., che ha sede a Strasburgo.
Detto ricorso, può essere esperito entro 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione.
Chi intende ricorrere alla C.E.D.U., può farlo tramite lo studio Carlino, che ha già effettuato diversi ricorsi in relazione ai quali è in attesa di risposta.
Non appena la Corte di Strasburgo invierà comunicazioni in merito ai ricorsi pendenti, sarà cura di questo studio darne notizia su questo sito.
Si informa inoltre che la Corte d’Appello di Roma ha pronunciato ulteriori sentenze positive nelle cause relative ai tetti massimi di pensione.
LEGGI LA SENTENZA 24733
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino
Roma 02 Ottobre 2014
FISSAZIONE UDIENZE IN CASSAZIONE PER LA DECISIONE DEI RICORSI SUI COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE
Lo studio Carlino ribadisce che la Suprema Corte di Cassazione ha fissato le udienze di discussione dei ricorsi relativi alla rideterminazione della capitalizzazione.
Il giorno 16 ottobre p.v. verranno discussi i primi ricorsi ed entro la fine di novembre le altre.
Come già precedentemente rilevato su questo sito, a seguito della giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, confermata dalla recente sentenza n. 11097/2014, le possibilità di vittoria del giudizio sono praticamente nulle, anche se le relative sentenze, ad avviso di chi scrive, sono errate e costituiscono una evidente forzatura interpretativa delle norme che disciplinano la materia, con rilevanti profili di incostituzionalità.
Quanto sopra è stato rilevato nelle note depositate presso la Cassazione, e sarà oggetto della discussione orale.
Giova ricordare che in caso di sentenza negativa, ed entro 6 mesi dal deposito della stessa, sarà possibile adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per la quale si ribadisce quanto detto nelle precedenti note.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino
Roma 21 Ottobre 2013
Possibilità di aumento della pensione.
Si informano i pensionati iscritti al Fondo Volo, la cui pensione supera un determinato importo, che è possibile ottenere un aumento della medesima con i relativi arretrati.
Sul punto lo Studio ha ottenuto risultati positivi anche in grado di appello.
Lo Studio Carlino è disponibile a vagliare le singole posizioni al fine di stabilire la sussistenza o meno dei requisiti occorrenti per poter adire il giudice.
Si rammenta che per effetto della decadenza triennale introdotta dall’art. 38 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, lett. d), n. 2, convertito con modificazione nella L. 6 luglio 2011 n.111, il giorno 7 luglio 2014, costituisce, per chi è già pensionato a tale data, il termine ultimo entro il quale sarà possibile far valere eventuali diritti di credito nei confronti dell’INPS.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino
Roma 26 Luglio 2013
AVVISO AI PENSIONATI FONDO VOLO
Lo studio legale Carlino informa i pensionati iscritti al Fondo Volo - che in forza dell’art. 38 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, lett. d), n. 2, convertito con modificazione nella L. 6 luglio 2011 n.111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, riguardante l’introduzione della decadenza sostanziale triennale relativa al diritto dei pensionati di richiedere all’INPS eventuali somme arretrate di pensione dovute a qualsiasi titolo - che il 7 luglio 2014 per chi è già pensionato a tale data, costituisce il termine ultimo entro il quale far valere, in via giudiziaria, l’eventuale diritto a somme arretrate o al ricalcolo della pensione...
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Roma 02 Ottobre 2012
AVVISO
Lo Studio Carlino, dopo una pausa di riflessione seguita alle note vicende nazionali, legate alla crisi economica, continua a ritenere la questione Irpef ancora per molti aspetti fondata da affrontare, con buone probabilità di successo, il relativo contenzioso.
Da un più approfondito studio in ordine alla documentazione occorrente, si rende necessario, ai fini di un più corretto calcolo sia dell’imposta applicabile al caso specifico che del “quantum” recuperabile quale arretrato, avere a disposizione l’ultima busta paga, prima del pensionamento, e quella del mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente. Occorrerà altresì la prima pagina del prospetto relativo al calcolo della pensione, elaborato dall’INPS.
legalecarlino@libero.it
Roma 27 Febbraio 2012
RIEPILOGO CAPITALIZZAZIONE E RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
I ricorsi giudiziari per la determinazione dei coefficienti per il calcolo della capitalizzazione dei pensionati del Fondo Volo, dopo un iniziale successo riconosciuto dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con le sentenze del 2007 e 2008, riguardanti rispettivamente i pensionati prima e dopo il mese di luglio 1997, vedono attualmente gli stessi pensionati totalmente soccombenti innanzi alle sezioni unite della stessa Corte.
Tale inversione di rotta trae origine dalla legge finanziaria del 2008, legge 244/2007, che all’art. 2 comma 503 consente all’inps, al fine di salvaguardare il bilancio del Fondo Volo, di autodeterminare i coefficienti di capitalizzazione da usare nel calcolo della stessa, svincolandoli da ogni parametro di riferimento oggettivo.
In base a tale norma, pertanto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno emesso le note sentenze 22154-22157 del 2009 che oltre a negare il diritto al ricalcolo della capitalizzazione in base a coefficienti attuariali stabiliti dal Ministero del Lavoro, applica alle pensioni precedenti il 1 luglio 1997 i coefficienti previsti nel Regio decreto del 1922. Occorre precisare che le sentenze emesse a Sezioni Unite costituiscono, per i giudici di merito (Tribunali e Corti di Appello), un precedente autorevole ma non vincolante, vincolo che però viene imposto alle sezioni semplici della stessa Cassazione, che risulta pertanto obbligata a conformarsi alle decisioni delle proprie sezioni unite, ovvero a rimettere alle stesse una nuova decisione sul punto con ordinanza motivata.
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Roma 12 Gennaio 2012
LA CAPITALIZZAZIONE DOPO L’UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE DEL 25 OTTOBRE 2011
All’udienza del 25 ottobre 2011, le Sezioni Unite della S. Corte di Cassazione avrebbero dovuto decidere con sentenza la questione relativa alla capitalizzazione, sotto il duplice aspetto dei coefficienti applicabili e della decadenza triennale del termine concesso ai pensionati per ricorrere in giudizio per l’accertamento di eventuali errori di calcolo e/o di diritto commessi dell’Inps nello stabilire l’ammontare della pensione.
Con tale decisione le Sezioni Unite avrebbero risolto, sia pur contrariamente agli interessi dei pensionati, l’annosa questione della capitalizzazione.
Tuttavia, nelle more della decisione, è intervenuto il legislatore con la manovra finanziaria di Giugno 2011, fugando ogni dubbio circa l’interpretazione dei termini di decadenza contenuti nelle precedenti norme, stabilendo nell’art. 38 D. L. n. 98 del 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che la decadenza è triennale ed inizia a decorrere dal momento del riconoscimento parziale della pensione.
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Informativa del 11 Aprile 2011
IMPORTANTE VITTORIA RIMBORSO IRAP
Con sentenza numero 104 depositata il 2 Febbraio 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha riconosciuto fondate le eccezioni di un medico per quanto attiene l’IRAP sull’ attività professionale svolta in assenza di autonoma organizzazione. Lo studio Carlino ha dimostrato come l’attività professionale di un medico sia fondata prevalentemente sullo stretto rapporto di fiducia medico-paziente, sulla professionalità, sulle capacità e sulla presenza del medico stesso. Da qui, la modesta presenza di beni strumentali, propedeutica allo svolgimento dell’attività professionale, non può configurare l’ “autonoma organizzazione” richiesta come elemento da cui discende l’assoggettamento passivo ai fini Irap.
Si chiedeva, pertanto, il rimborso di tutte le somme versate a tale titolo fino a 48 mesi prima.
L’agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, riconosceva fondate le doglianze eccepite e, considerando “pienamente dimostrata” la carenza dell’autonoma organizzazione, dichiarava la volontà di volersi attivare ai fini dell’erogazione del rimborso.
Pertanto, chiunque fosse interessato può contattare il nostro studio per approfondire la propria situazione.