Lo Studio
L’Avvocato Roberto Carlino
vanta pluriennale esperienza in materia di diritto previdenziale e del lavoro, con
particolare competenza sulle problematiche del personale navigante aeronautico.
È inoltre abilitato al patrocinio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e le Giurisdizioni
Superiori.
La sede dello studio è in Roma ma si seguono contenziosi su tutto il territorio
nazionale.
Lo studio Carlino è in grado di offrire consulenza e assistenza legale, sia giudiziale
che stragiudiziale, oltre che nel diritto del lavoro e della previdenza sociale,
anche in vari settori del campo civile come ad esempio il diritto di famiglia, il
risarcimento del danno, la responsabilità civile, il recupero crediti.
In campo tributario si occupa del recupero delle somme indebitamente versate da
professionisti all’agenzia delle entrate a titolo di IRAP.
Una recente iniziativa dello studio concerne il ricalcolo del trattamento pensionistico
del personale medico e paramedico ospedaliero e non. È infatti in corso di svolgimento
una “causa pilota” dalla cui positiva definizione potrebbero conseguire
notevoli miglioramenti dei trattamenti pensionistici di detto personale, nonché
per gli ex iscritti CPDEL.
Roma 27 febbraio 2012
RIEPILOGO CAPITALIZZAZIONE
E RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
I ricorsi giudiziari per la determinazione dei coefficienti
per il calcolo della capitalizzazione dei pensionati del Fondo Volo, dopo un iniziale
successo riconosciuto dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con le sentenze
del 2007 e 2008, riguardanti rispettivamente i pensionati prima e dopo il mese di
luglio 1997, vedono attualmente gli stessi pensionati totalmente soccombenti innanzi
alle sezioni unite della stessa Corte.
Tale inversione di rotta trae origine dalla legge finanziaria del 2008, legge 244/2007,
che all’art. 2 comma 503 consente all’inps, al fine di salvaguardare
il bilancio del Fondo Volo, di autodeterminare i coefficienti di capitalizzazione
da usare nel calcolo della stessa, svincolandoli da ogni parametro di riferimento
oggettivo.
In base a tale norma, pertanto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno
emesso le note sentenze 22154-22157 del 2009 che oltre a negare il diritto al ricalcolo
della capitalizzazione in base a coefficienti attuariali stabiliti dal Ministero
del Lavoro, applica alle pensioni precedenti il 1 luglio 1997 i coefficienti previsti
nel Regio decreto del 1922. Occorre precisare che le sentenze emesse a Sezioni Unite
costituiscono, per i giudici di merito (Tribunali e Corti di Appello), un precedente
autorevole ma non vincolante, vincolo che però viene imposto alle sezioni semplici
della stessa Cassazione, che risulta pertanto obbligata a conformarsi alle decisioni
delle proprie sezioni unite, ovvero a rimettere alle stesse una nuova decisione
sul punto con ordinanza motivata.
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Roma 12 gennaio 2012
LA CAPITALIZZAZIONE
DOPO L’UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE DEL 25 OTTOBRE 2011
All’udienza del 25 ottobre 2011, le Sezioni Unite
della S. Corte di Cassazione avrebbero dovuto decidere con sentenza la questione
relativa alla capitalizzazione, sotto il duplice aspetto dei coefficienti applicabili
e della decadenza triennale del termine concesso ai pensionati per ricorrere in
giudizio per l’accertamento di eventuali errori di calcolo e/o di diritto
commessi dell’Inps nello stabilire l’ammontare della pensione.
Con tale decisione le Sezioni Unite avrebbero risolto, sia pur contrariamente agli
interessi dei pensionati, l’annosa questione della capitalizzazione.
Tuttavia, nelle more della decisione, è intervenuto il legislatore con la manovra
finanziaria di giugno 2011, fugando ogni dubbio circa l’interpretazione dei
termini di decadenza contenuti nelle precedenti norme, stabilendo nell’art.
38 D. L. n. 98 del 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che la decadenza
è triennale ed inizia a decorrere dal momento del riconoscimento parziale della
pensione.
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ROMA, 4 NOVEMBRE 2011
Aggiornamento Irpef.
Lo Studio Carlino informa che l’approfondimento
della questione Irpef - indennità di volo personale di volo, sulla base dei dubbi,
delle osservazioni e delle indicazioni fornite dai diretti interessati, ha dato
buoni frutti, confermando quanto già sostenuto in precedenza in ordine all’eccessiva
tassazione della pensione del personale navigante.
Aggiornamento capitalizzazione.
Il 25 ottobre u.s. si è tenuta l’udienza
per la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione innanzi alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
La sentenza si avrà entro un paio di mesi, ma la decisione negativa per il personale
di volo appare scontata.
In tal caso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) rimane l’unico
Giudice che può valutare il comportamento dello Stato Italiano in ordine al rispetto
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di condannare lo
Stato stesso a risarcire i danni provocati dalla mancata corresponsione delle differenze
di capitalizzazione, danno quantificabile nella misura delle stesse differenze.
Lo scrivente studio legale sta patrocinando diversi ricorsi innanzi alla C.E.D.U.,
volti ad ottenere le sopra indicate differenze di capitalizzazione, la decisione
dei relativi giudizi si avrà presumibilmente entro il prossimo anno.
Si ricorda a tal fine che è possibile ricorrere alla C.E.D.U. entro 6 mesi dal passaggio
in giudicato della sentenza negativa di appello, ovvero, per chi è in Cassazione,
dopo 6 mesi dal deposito della analoga sentenza della stessa Corte di Cassazione.
Informativa del 6 Settembre 2011
RICORSO PER LA RIDUZIONE
DELL’IRPEF SULLE PENSIONI DEGLI EX NAVIGANTI: LA TRATTENUTA E’ ERRATA
IN ECCESSO.
In base ad una recentissima giurisprudenza
delle Commissioni Tributarie, lo Studio Carlino sta avviando un contenzioso volto
a ridurre l’incidenza della imposizione fiscale sulle pensioni degli ex –
naviganti, che, in caso di esito favorevole, porterebbe ad un incremento di circa
il 20/30% della pensione netta, attuale e futura, messa in pagamento e alla restituzione
delle maggiori somme indebitamente corrisposte negli ultimi quattro anni.
A tal fine, è necessario proporre un apposito giudizio contro l’Agenzia delle
Entrate innanzi la Commissione Tributaria del luogo di residenza, per cui, chi fosse
interessato vorrà contattarci urgentemente, anche perché potranno essere recuperati
solo gli arretrati relativi ai quattro anni precedenti la proposizione della causa.
CAPITALIZZAZIONE:
il 25.10 p.v. si svolgerà udienza in
Cassazione relativamente ad un ex navigante Alitalia;
con la finanziaria di luglio, i termini decadenziali sono estesi anche al caso di
contestazione della somma riconosciuta e pagata, mentre, sinora, secondo la giurisprudenza,
valevano solo per i ricorsi contro il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico,
e il termine prescrizionale è stato ridotto a cinque anni anche per i ratei pensionistici
non liquidati.
La norma, applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado, evidentemente diretta,
ancora una volta, a mortificare le legittime richieste dei pensionati, appare per
vari versi costituzionalmente illegittima, ma, al momento, la questione non è ancora
stata sollevata.
Informativa del 11 Aprile 2011
IMPORTANTE VITTORIA RIMBORSO
IRAP
Con sentenza numero 104 depositata il
2 febbraio 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha riconosciuto
fondate le eccezioni di un medico per quanto attiene l’IRAP sull’ attività
professionale svolta in assenza di autonoma organizzazione. Lo studio Carlino ha
dimostrato come l’attività professionale di un medico sia fondata prevalentemente
sullo stretto rapporto di fiducia medico-paziente, sulla professionalità, sulle
capacità e sulla presenza del medico stesso. Da qui, la modesta presenza di beni
strumentali, propedeutica allo svolgimento dell’attività professionale, non
può configurare l’ “autonoma organizzazione” richiesta come elemento
da cui discende l’assoggettamento passivo ai fini Irap.
Si chiedeva, pertanto, il rimborso di tutte le somme versate a tale titolo fino
a 48 mesi prima.
L’agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, riconosceva fondate
le doglianze eccepite e, considerando “pienamente dimostrata” la carenza
dell’autonoma organizzazione, dichiarava la volontà di volersi attivare ai
fini dell’erogazione del rimborso.
Pertanto, chiunque fosse interessato può contattare il nostro studio per approfondire
la propria situazione.