CAPITALIZZAZIONE: Ordinanza 14072/10
La Sezione Lavoro ha rimesso la questione nuovamente al giudizio delle Sezioni Unite della
Cassazione.
A seguito del deposito dell’ordinanza interlocutoria di rimessione alle
Sezioni Unite n. 14072/10 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
avvenuta l’11 giugno scorso, si è svolta una riunione con altri
colleghi interessati, per fare il punto in ordine alla situazione venutasi a
creare.
Considerando che allo stato la situazione può ritenersi ancora aperta, a parere del sottoscritto, le difese future dovranno
essere indirizzate in particolare alla rilevazione delle violazioni della normativa della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
oltre all’approfondimento di ulteriori questioni derivanti dalla sentenza delle Sezioni Unite e dalla recente ordinanza di
rimessione.
La nuova udienza di fronte alle Sezioni Unite si avrà presumibilmente entro l’anno in corso, dopo di che occorrerà
attendere la sentenza, che costituirà la base per la definizione di tutte le altre cause pendenti.
Nel caso in cui le Sezioni Unite accogliessero le ragioni dell’ Inps si ribadisce la necessità di adire la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.
A tal proposito lo studio si è già interessato della questione inoltrando alla Corte Europea i primi 2 ricorsi, uno relativo ad
un pensionato ante 1 luglio 1997 e l’altro relativo ad un pensionato successivamente a tale data.
Nello studio della questione ho potuto rilevare numerose violazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Corte dei
Diritti dell’Uomo - diritti c.d. di seconda generazione - come sono considerati in tale ambito i diritti economici.
L’eventuale accoglimento dei ricorsi comporterà il risarcimento del danno subito, che nella specie corrisponde alle
somme richieste nel giudizio innanzi il giudice nazionale.
L’accesso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sarà possibile solo se saranno stati esperiti tutti i gradi di giudizio.
Però, secondo alcune interpretazioni, qualora il ricorso in Cassazione si appalesasse inutile come accadrebbe nel caso
in cui le future Sezioni Unite confermassero la precedente sentenza sulla capitalizzazione, non ci sarebbe bisogno di
esperire tutti i gradi di giudizio.
Personalmente credo opportuno non rischiare una dichiarazione di irricevibilità da parte della Corte Europea, e pertanto
rispettare il principio dei tre gradi di giudizio, per avere la garanzia che la Corte Europea esamini il ricorso, tenuto conto
che l’art. 35 ultimo comma della Convenzione per la salvaguardia dei Dritti dell’Uomo, afferma testualmente che “La
Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile…”.
Sarà mia cura aggiornare il sito circa l’evolversi della situazione generale ed all’esito dei ricorsi alla Corte Europea.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino
FONDO VOLO. CAPITALIZZAZIONE: Sintesi e stato attuale del contenzioso.
Ormai i meccanismi della capitalizzazione sono più o meno noti a tutti gli
interessati.
In sostanza, l’operazione consisteva nella facoltà
legale dell’interessato di scegliere che una quota della intera pensione
iniziale (entro limiti ben precisi stabiliti dalla legge) venisse pagata in un unica soluzione.
A tal fine la quota della pensione desinata ad essere capitalizzata veniva
moltiplicata per un coefficiente “K”, espressione della speranza di vita
dell’interessato
al momento del pensionamento.
IL coefficiente “K” costituisce il risultato finale di una complessa operazione
di matematica attuariale, per la determinazione
della somma capitalizzata, che si calcola moltiplicando la quota di
pensione destinata alla capitalizzazione per tale coefficiente.
I coefficienti applicabili agli iscritti al Fondo Volo, che hanno scelto di
capitalizzare quota parte della pensione, sono stati stabiliti dal Fondo Volo
nel 1967 e da allora sono stati aggiornati solo nel 1980, nel 1988 e nel 2005.
E’ facile intuire come i coefficienti determinati dal Fondo Volo ed i successivi
aumenti non corrispondono affatto alla reale speranza di vita degli interessati,
che come è noto a tutti, ha subito un notevole innalzamento. Tale aumento della
speranza di vita media avrebbe dovuto comportare un aumento dei coefficienti di
capitalizzazione ed il relativo aumento della medesima.
In realtà non è stato così, perché gli aumenti dei coefficienti operati dal
Fondo Volo non sono stati in linea con la reale speranza di vita degli
interessati.
La dimostrazione più evidente si ha confrontando i coefficienti usati dal Fondo
Volo con quelli di legge, determinati cioè per operazioni attuariali da un ente
terzo come il Ministero del lavoro, coefficienti molto più alti, tanto che, se
applicati, comporterebbero l’aumento di un terzo dell’intera somma capitalizzata
per gli iscritti al Fondo la cui pensione decorre anteriormente al mese di
luglio 1997 e della metà per le pensioni decorrenti successivamente.
I coefficienti ministeriali, e quindi quelli previsti dalla legge, sono però
puntualmente applicati dal Fondo Volo per operazioni dove sono gli iscritti al
Fondo a dover pagare, come per la ricongiunzione, i riscatto della stessa ecc…
Ne deriva che la stessa operazione matematica, una in ingresso (riscatti ecc.. in favore dell’Inps) e l’altra in
uscita (capitalizzazione per l’iscritto al fondo), viene effettuata con
coefficienti che favoriscono esclusivamente l’Istituto. Con buona pace del
principio costituzionale della riserva di legge in base al quale nella materia
previdenziale solo la legge stabilisce i criteri che disciplinano il calcolo ed
eventuali modifiche dell’assetto pensionistico. Ed il Fondo Volo non è la legge.
Peraltro l’individuazione dei coefficienti da parte dell’Inps viola un
generalissimo principio di equità, in base al quale il debitore (l’Inps) non può
determinare i parametri (coefficienti) per calcolare l’ammontare del proprio
debito (capitalizzazione).
Ciò posto, occorre dire che la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione con due
sentenze di esemplare chiarezza (2007 e 2008), aveva rilevato l’illegittimo
comportamento dell’Istituto nel calcolare la capitalizzazione secondo
coefficienti propri, affermando che
gli unici coefficienti da usare sono quelli di legge.
Tuttavia la questione, dopo essere stata assegnata alle Sezioni Unite della
Suprema Corte, veniva da queste decisa in modo negativo per i pensionati, e spiace dirlo, visto che si sta
parlando del vertice dell’ordinamento giudiziario, con motivazioni del tutto
errate in fatto ed in diritto.
In fatto perché la normativa ritenuta applicabile il Regio Decreto 1403 del 1922
non era più vigente al momento della pronuncia della sentenza (sul punto sono in corso le azioni di
revocazione da parte degli
interessati) ed in diritto perché non solo in contrasto con il diritto
nazionale, ma anche con il diritto dell’Unione Europea, nonché con la carte
fondamentale dei diritti dell’Uomo (sul punto è stato proposto ricorso alla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo).
La decisione delle Sezioni Unite, per quanto errata, viene acriticamente presa
come riferimento da parte dei giudici di primo grado e di appello per respingere
i ricorsi pendenti.
Alcuni giudici però, hanno rinviato
la decisione, attendendosi forse un
mutamento di indirizzo da parte della stesse Sezioni Unite, che alla luce di
luce di recenti accadimenti, appare probabile. Ma non certa.
Pertanto non tutte le speranze sono perdute.
Credo che dopo l’estate sapremo se le Sezioni Unite muteranno orientamento
accogliendo le ragioni dei pensionati, ovvero si limiteranno a correggere i
macroscopici errori contenuti nella sentenza senza però mutare la sostanza della
decisione.
In tal caso rimane la sola tutela rappresentata dalla Corte
Europea dei diritti dell’Uomo,
dove in casi analoghi lo Stato italiano è stato condannato all’integrale
risarcimento del danno, che nel caso della capitalizzazione corrisponde alla
differenze di capitalizzazione ed a rilevanti spese legali.
In questo sito verranno riportate con la massima celerità le attese novità sul
punto ed i motivi di una eventuale rimessione della decisione alle Sezioni Unite
della Cassazione, motivi che
potrebbero contenere indicazioni sulla futura decisione.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino