ROMA, 4 NOVEMBRE 2011
Aggiornamento Irpef.
Lo Studio Carlino informa che l’approfondimento
della questione Irpef - indennità di volo personale di volo, sulla base dei dubbi,
delle osservazioni e delle indicazioni fornite dai diretti interessati, ha dato
buoni frutti, confermando quanto già sostenuto in precedenza in ordine all’eccessiva
tassazione della pensione del personale navigante.
Aggiornamento capitalizzazione.
Il 25 ottobre u.s. si è tenuta l’udienza
per la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione innanzi alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
La sentenza si avrà entro un paio di mesi, ma la decisione negativa per il personale
di volo appare scontata.
In tal caso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) rimane l’unico
Giudice che può valutare il comportamento dello Stato Italiano in ordine al rispetto
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di condannare lo
Stato stesso a risarcire i danni provocati dalla mancata corresponsione delle differenze
di capitalizzazione, danno quantificabile nella misura delle stesse differenze.
Lo scrivente studio legale sta patrocinando diversi ricorsi innanzi alla C.E.D.U.,
volti ad ottenere le sopra indicate differenze di capitalizzazione, la decisione
dei relativi giudizi si avrà presumibilmente entro il prossimo anno.
Si ricorda a tal fine che è possibile ricorrere alla C.E.D.U. entro 6 mesi dal passaggio
in giudicato della sentenza negativa di appello, ovvero, per chi è in Cassazione,
dopo 6 mesi dal deposito della analoga sentenza della stessa Corte di Cassazione.
Studio Carlino
Informativa del 6 Settembre 2011
RICORSO PER LA RIDUZIONE
DELL’IRPEF SULLE PENSIONI DEGLI EX NAVIGANTI: LA TRATTENUTA E’ ERRATA
IN ECCESSO.
In base ad una recentissima giurisprudenza
delle Commissioni Tributarie, lo Studio Carlino sta avviando un contenzioso volto
a ridurre l’incidenza della imposizione fiscale sulle pensioni degli ex –
naviganti, che, in caso di esito favorevole, porterebbe ad un incremento di circa
il 20/30% della pensione netta, attuale e futura, messa in pagamento e alla restituzione
delle Maggiori somme indebitamente corrisposte negli ultimi quattro anni.
A tal fine, è necessario proporre un apposito giudizio contro l’Agenzia delle
Entrate innanzi la Commissione Tributaria del luogo di residenza, per cui, chi fosse
interessato vorrà contattarci urgentemente, anche perché potranno essere recuperati
solo gli arretrati relativi ai quattro anni precedenti la proposizione della causa.
CAPITALIZZAZIONE:
il 25.10 p.v. si svolgerà udienza in
Cassazione relativamente ad un ex navigante Alitalia;
con la finanziaria di luglio, i termini decadenziali sono estesi anche al caso di
contestazione della somma riconosciuta e pagata, mentre, sinora, secondo la giurisprudenza,
valevano solo per i ricorsi contro il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico,
e il termine prescrizionale è stato ridotto a cinque anni anche per i ratei pensionistici
non liquidati.
La norma, applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado, evidentemente diretta,
ancora una volta, a mortificare le legittime richieste dei pensionati, appare per
vari versi costituzionalmente illegittima, ma, al momento, la questione non è ancora
stata sollevata.
Informativa del 9 Marzo 2011
Aggiornamento sulle cause di capitalizzazione.
Ieri, 8 Marzo 2011 presso le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione,
si è tenuta l’udienza relativa alla determinazione dei coefficienti di capitalizzazione
già decisa con le sentenze 22154-22159 del 2009.
Come si ricorderà, con l’ordinanza 14072/10 della Sezione Lavoro della Corte
di Cassazione depositata l’11 Giugno scorso, la Cassazione riteneva di sottoporre
nuovamente alle Sezioni Unite della Corte la questione in ordine ad aspetti che
potevano apparire poco chiari.
Erano presenti all’udienza, quali difensori delle parti, per l’Associazione
dei pensionati l’Avv. Boer e per l’Inps l’Avv. Ricci.
Il Presidente della Corte all’apertura dell’udienza faceva subito presente
alle parti la sussistenza di tre diverse ordinanze della Sezione Lavoro con le quali
veniva messa nuovamente in dubbio la questione relativa alla decadenza triennale,
questione che in passato è già stata decisa due volte dalle stesse S.S.U.U., in
modo favorevole ai pensionati, nel 1996 e nel 2010.
L’udienza terminava senza discussione e veniva rinviata a data da destinarsi
al fine di discutere congiuntamente entrambe le questioni.
La conclusione di questa breve nota è decisamente amara e pessimista, almeno per
quanto riguarda l’applicazione del diritto nel nostro paese, perché con la
riesumazione della decadenza vengono impedite ovvero rese di difficile realizzazione
tutta una serie di azioni a tutela dei propri diritti che i pensionati del Fondo
Volo, potrebbero intentare.
L’unica conclusione che si può trarre dalle vicende relative alla capitalizzazione
è che nel nostro paese non sussiste la certezza del diritto, e soprattutto non sussiste
un rapporto paritario del cittadino con lo Stato (il famoso stato di diritto) atteso
che il nostro pare adeguare le proprie decisioni alle proprie necessità economiche.
Infatti, quando non riesce a far valere le proprie ragioni con il diritto non si
fa scrupoli ad imporre calcoli attuariali con tabelle di quasi 100 anni fa ed a
riesumare istituti come quello della decadenza triennale che per i pensionati costituisce
una vera e propria falcidie dei diritti acquisiti specie per il pensionale navigante
da sempre ritenuto privilegiato.
E’ mia opinione che la situazione negativa che si è venuta a creare può essere
risolta soltanto con l’intervento e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
e dell’Unione Europea.
La prima riscontra le violazioni dei diritti dell’Uomo (e nel nostro caso
ce ne sono diverse) e, quando è possibile, risarcisce il danno agli interessati.
La seconda controlla che i paesi aderenti alla UE applichino correttamente i trattati,
le direttive e la giurisprudenza comunitaria e nel caso di violazione apre un procedimento
di infrazione nei confronti dello stato interessato verso il quale sono irrogate
sanzioni economiche ed il giudice italiano dovrà disapplicare la norma nazionale
in contrasto con quella dell’Unione, con tutte le conseguenze in ordine ai
danni da risarcire ed alle situazioni pregresse da ripristinare.
Pertanto questo studio, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, alla quale si dovranno adeguare le Sezioni semplici che decideranno
ogni singolo caso, ritiene che solo i ricorsi in sede Europea possano ripristinare
i diritti violati, e pertanto esorta gli interessati a proseguire l’azione
in questo senso.
Roma 9 Marzo 2011
Avv. Roberto Carlino
Informativa dell’8 Febbraio 2011
Si comunica che l’udienza innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
per la questione dei coefficienti di capitalizzazione è stata fissata al giorno
8 Marzo prossimo.
Si rende altresì noto, sempre in merito ai coefficienti di capitalizzazione, che
lo Studio Carlino unitamente allo Studio Boer, ha redatto l’atto di Denuncia
alla Commissione Europea il cui invio alla Commissione stessa è ormai imminente.
Nuova richiesta di decisione a Sezioni Unite in ordine alla decadenza triennale.
Sempre in merito alla causa della Capitalizzazione devo informare gli interessati
che la questione relativa alla decadenza triennale per i crediti pensionistici vantati
nei confronti dell’Inps, decisa nel senso favorevole ai pensionati dalla Corte
di Cassazione a Sezioni Unite prima nel 1996 e successivamente con sentenza n. 12720
del 2009, è stata rimessa in discussione con una recente ordinanza interlocutoria
con la quale la stessa Corte di Cassazione ha chiesto per la terza volta che detta
questione sia rimessa alle Sezioni Unite.
La causa nella quale è stato richiesto il rinvio non riguarda la capitalizzazione
ma altra fattispecie. Tuttavia il principio è identico e se le Sezioni Unite dovessero
accogliere l’interpretazione contenuta nell’ordinanza interlocutoria,
il pensionato avrà solo 3 anni e 180 giorni dal giorno del pensionamento per ricorrere
contro un pagamento parziale della pensione.
Il Giudice relatore che ha redatto l’ordinanza di rinvio è lo stesso che ha
stabilito che per la capitalizzazione degli appartenenti al Fondo Volo, pensionati
prima del mese di luglio 1997, si debbono usare i contenuti nel Regio Decreto n.
1403 del 1922, mentre per le pensioni decorrenti successivamente a tale data si
usano i coefficienti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione Inps con al delibera
n. 302 del 4 agosto 2005, che peraltro autorizza l’Inps a stabilire i coefficienti
più idonei a salvaguardare le proprie esigenze di bilancio.
L’Inps sta già notificando i controricorsi contenenti domanda incidentale
relativamente alla decadenza.
Non resta che sperare che le Sezioni Unite provvedano in favore di pensionati altrimenti
l’unica speranza rimasta sono le Corti Europee.
Informativa del 3 dicembre 2010
CAPITALIZZAZIONE
• Si informa che, a seguito della Sentenze a Sezioni Unite della Corte
di Cassazione dell’ottobre 2009, i Giudici di primo grado e le varie Corte
d’Appello stanno respingendo, sistematicamente, tutte le cause relative al
ricalcolo della capitalizzazione, con l’unica eccezione di un giudice del
Tribunale di Roma.
• Come è noto, la Cassazione a Sezioni Unite dovrà pronunciarsi nuovamente
sulla questione, ma dal tenore dell’ordinanza di rimessione non ci sono grandi
speranze che le Sezioni Unite mutino indirizzo.
• Lo Studio Carlino si sta, pertanto, impegnando per cercare una soluzione
alla questione.
• Non appena verificate alcune tesi giuridiche, che potrebbero costituire
valide alternative al filone principale della capitalizzazione, lo Studio ne darà
notizia tramite questo sito.
• Per quanto riguarda il ricorso collettivo, di cui si è fatto cenno nel documento
già pubblicato su questo sito, riassuntivo delle decisioni prese nella riunione
del 7 ottobre u.s. alla quale hanno partecipato, oltre all’Avv. Boer, il Comandante
Pellegrino ed il sottoscritto, lo Studio informa che il ricorso all’organismo
europeo è in fase di redazione e che, con ogni probabilità, verrà depositato prima
delle prossime festività.
Si informa, inoltre, per coloro che dovranno proporre ricorso in Cassazione, che
a partire dal 1 Gennaio 2011, sarà necessario corrispondere un contributo, per l’iscrizione
del ricorso, che può variare da un minimo di circa € 400 ad un massimo di
circa € 900, in base al valore del procedimento, oltre un contributo fisso
di € 168,00. Si invitano pertanto gli interessati a contattarci, appena possibile,
considerando che, oltre la data del 15 dicembre, non potremo garantire una tempestiva
iscrizione del ricorso ed evitare quindi il pagamento del suddetto contributo.
NUOVI TETTI
• Lo studio informa, altresì, che la Corte di Appello di Roma ha recentemente
confermato una precedente sentenza del Tribunale di Roma, in ordine ad una ulteriore
e nuova interpretazione, per particolari casi dei tetti pensionistici del Fondo
Volo, interpretazione che supera anche l’ultimo ricalcolo effettuato dall’INPS
nel 2008.
RISARCIMENTO PER LA LUNGA DURATA DELLE CAUSE DI CAPITALIZZAZIONE
Lo Studio Carlino mette al corrente i propri clienti delle cause in materia di coefficienti
di capitalizzazione che sono coinvolti in procedimenti pluriennali, che quando un
processo giudiziario si dilunga per un periodo di tempo considerato irragionevole,
cioè troppo lungo, si può richiedere, in base ad una normativa europea, recepita
da una normativa nazionale (cd. “legge Pinto”), un risarcimento o più
tecnicamente una equa riparazione.
Il principio è sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali “Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge”.
L’equa riparazione consiste nel riconoscimento di una somma di denaro per
ogni anno di eccessiva durata del processo che oscilla tra i 1.000
euro ed i 2.000 euro nei casi di particolare importanza, come è il nostro.
Per periodo ragionevole si intende: 3 anni per il procedimento di primo
grado, 2 anni per il secondo e un anno per la cassazione. La domanda
può essere proposta a prescindere dall’esito della lite, sia che si vinca,
si perda o si concili la causa davanti al giudice; l’importante è che il processo
abbia ecceduto i termini ritenuti ragionevoli dalla normativa comunitaria.
Invitiamo chi fosse intenzionato a richiedere tale risarcimento a prendere contatto
con il nostro studio, che riserverà ai propri clienti un trattamento di particolare
favore.
PART TIME VERTICALE
Proponiamo azioni giudiziarie avverso l’INPS per il recupero ed il riconoscimento
dell’anzianità contributiva dei periodi di part time verticale ciclico, ovvero
quei periodi di interruzione della prestazione lavorativa, tipici dei contratti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale mensile o ultrasettimanale.
L’istituto di previdenza non riconosce l’anzianità durante tali periodi,
nonostante l’unitarietà del rapporto di lavoro, con un conseguente allontanamento,
per il lavoratore, del momento della pensione.
E’ possibile però ottenere il riconoscimento dei periodi di sosta, come utili
ai fini dell’anzianità, con una sentenza del giudice, e ciò è fondamentale
per non dover procrastinare ulteriormente il momento della pensione, altrimenti
raggiungibile solo proseguendo lo svolgimento dell’attività lavorativa oppure
pagando profumatamente l’ente di previdenza, attraverso il riscatto e nei
limiti di questo.
MATERNITA’
In applicazione del D.lgs. n. 151 del 2001 - Testo unico in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, abbiamo intentato diversi procedimenti,
contro l’IPSEMA, Istituto per il Settore Marittimo, che eroga l’indennità
di maternità, per conto dell’INPS, al personale navigante, per il riconoscimento
della percentuale di retribuzione, pari all’80%, che la legge riconosce alle
lavoratrici madri a titolo di indennità di maternità e che l’Istituto eroga,
invece, in misura inferiore, in applicazione di una circolare interna.
PART-TIME: Abbiamo avuto un'importante vittoria in Europa
Lo studio Carlino informa che, in relazione alla causa del part-time pendente innanzi
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sono state accolte le tesi prospettate
dallo studio come risulta dall’allegato estratto della Sentenza de 10 Giugno
2010.
Ciò significa che i giudizi in corso ed i futuri giudizi sul punto dei giudici italiani,
dovrebbero concludersi positivamente e cioè riconoscendo al lavoratore in part-time
verticale ciclico l’intera anzianità contributiva e non soltanto quella per
i periodi lavorati.
Si allega estratto della sentenza.
SENTENZA DELLA
CORTE (Seconda Sezione)
10 Giugno 2010
«Direttiva 97/81/CE
– Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento
tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità
contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione – Esclusione
dei periodi non lavorati – Discriminazione»
aventi ad oggetto
le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dalla Corte d’appello di Roma con ordinanze 11 Aprile 2008, pervenute in cancelleria
il 12 settembre 2008, nelle cause
Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS)
contro
T. B.,
M. P.,
e
Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS)
contro
D. L.,
C. M.,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues,
presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh (relatore), dai sigg. A. Rosas,
A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale:
sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R.
Şereş, amministratore
vista la fase scritta
del procedimento e in seguito all’udienza del 29 ottobre 2009,
considerate le
osservazioni presentate:
– per
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’avv. A.
Sgroi;
– per
la sig.ra P.B. e il sig. M.P. nonché per le sig.re D.L. e C.M.,
dall’avv. R. Carlino;
– per
il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita
dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal
sig. M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 Gennaio 2010,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
…………………………………………………..
Per questi motivi,
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) La
clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva
del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES,
dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta
a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale
ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva
necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza
di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.
2) Nell’ipotesi
in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui
trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole 1
e 5, n. 1, di quest’ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che
ostano anch’esse ad una siffatta normativa.
Lo studio Carlino comunica a tutti i lavoratori che hanno svolto il proprio lavoro
in part-time verticale ciclico (ad. es. un mese si ed un mese no) e che
hanno dovuto pagare all'Istituto previdenziale la differenza economica per il recupero
dell'anzianità necessaria al raggiungimento della pensione, che a seguito
della sentenza della Corte Europea, sarà possibile ottenere il rimborso
di quanto pagato a tale titolo, in quanto assolutamente non dovuto.
Inoltre, sempre alla luce di detta sentenza sarebbe il caso di riesaminare la correttezza
dei pagamenti richiesti dall'Ente Previdenziale e dei conteggi effettuati dall'Istituto anche per
chi ha svolto il part time orizzontale (ad es. 4 ore al giorno).
Lo studio Carlino sarà lieto di esaminare le richieste che perverranno.